Le norme di diritto sono raccolte di principi giuridici generali che, se utilizzati correttamente, aiutano nell’interpretazione e nell’applicazione del diritto canonico. Collezioni canoniche di regola non hanno forza di legge in sé, ma piuttosto offrono affermazioni succinte, ciascuna delle quali è un principio sommario derivato da una serie di situazioni o casi legali. In quanto strumenti di interpretazione, queste regole richiedono una corretta applicazione per non essere utilizzate in modo improprio. Così, ad esempio, una regola specifica viene applicata nel contesto di leggi simili, principi generali di diritto, equità e prassi canoniche e opinioni apprese da esperti in diritto. Per i testi di Lo stato di diritto nei Libro sei e la Lo stato di diritto nelle Decretali di Gregorio IX, vedere Gauthier.
Storia. Papa Bonifacio VIII (1294-1303), per completare le precedenti raccolte di legislazione, ordinò una nuova raccolta che divenne nota come Libro sei e si è concluso con una raccolta di regole. Ha così seguito l’esempio di Giustiniano che, in Il corpo di Civil Digest 17 “dalle vecchie regole e dalla legge”, ha raccolto non meno di 2,025 regole.
L’attuale borsa di studio sostiene che il famoso giurista Dino Rosoni del Mugello (nato nel 1253, insegnò a Bologna e Roma e autore di numerose opere di diritto), mentre l’autore del maggior commento al regola, al massimo hanno collaborato solo alla loro compilazione (Stein). Ci sono 88 regole, il numero probabilmente è simbolico; non possono essere classificati in un ordine sistematico, ma danno piuttosto l’impressione di essere mescolati insieme. Molti di loro contengono principi e norme evidenti o quasi evidenti; alcuni sono di importanza limitata; alcuni, a meno che non siano ben interpretati, possono portare a conclusioni errate. La loro fonte principale e più comune è il diritto romano, ma alcuni sono esclusivamente dal diritto canonico e spesso di origine scritturale. Le seguenti regole ripetono le regole del Il corpo di Civil Digest quasi alla lettera: 17, 19, 24, 25, 26, 28, 30, 35, 36, 42, 45, 46, 48, 53, 59, 66, 74, 78, 80, 86.
Contenuto. Dividendo le regole per materia, possono essere classificate nei seguenti gruppi:
- 1. Regole con norme molto generali esistenti in una certa misura in qualsiasi sezione della legge
- un. Sul totale e sulla parte: 35, 53, 80
- b. Sulle cose possibili e impossibili: 6, 41, 60, 66
- c. Su questioni accessorie e principali: 39, 42, 81, 84
- d. Riguardo a sanzioni e favori: il primo da mitigare – 15, 22, 40; quest’ultimo da limitare: 28, 45, 74, 78
- e. Puntualità e possesso palla: 2, 18, 54
- f. Sulla responsabilità: 19, 27, 29, 48, 62, 76, 86
- g. Su vari argomenti: 20, 31, 34, 37, 40, 55
- 2. Regole in cui prevale l’elemento personale
- il. Privilegi: 6, 7, 16, 17, 28, 78
- b. Sulle qualità delle persone, rappresentanza, successione: 9, 10, 14, 46, 67, 68, 72, 77, 79, 84
- 3. Regole riguardanti principalmente le cose
- il. Possesso: 1, 31, 36, 65
- b. Prescrizione: 2, 3
- c. Atti giuridici in generale: 21, 30, 33, 50, 57, 58, 59, 70, 73, 82, 83
- 4. Regole relative a prove e processi
- un. Compiti generali del giudice: 12, 26, 31, 88
- b. Cause penali: 4, 5, 23, 24, 49
- c. Trattamento dell’attore e del convenuto: 11, 20, 32, 38, 63, 71
Molte delle regole sono criticate come inutili perché appaiono ovvie, come i numeri 35, 53 e 80; o perché sono troppo elastici come 43, 44, 47 e 50 (i primi due, 43 e 44, sono una sorta di gioco d’ipotesi). Altri sono pericolosi perché consentono troppe eccezioni, ad esempio 8, 13, 18, 21, 29, 54 e 64.
Data la natura delle regole come principi astratti e, inoltre, il carattere particolare di una regola (per esempio ribadendo l’ovvio o capace di portare a conclusioni diverse), richiedono un’attenta applicazione per evitare malintesi.
Bibliografia: e. roelker, “An Important Rule of Law”, avvocato 17 (1957) 9-28; “Successione e delega nelle norme di diritto”, ibid. 403–428; “Uno studio comparativo dell’ignoranza nelle norme di diritto e nel codice di diritto canonico” avvocato 18 (1958) 128-148. un. reiffenstuel, Canon va bene; 7 v. (Parigi 1864–70) v.7. v. bartoccetti, Regole su Canon (Roma 1955). p. stein, Regulae Iuris: dalle regole giuridiche alle massime legali (Edimburgo 1966). un. gauthier, Il diritto romano e il suo contributo allo sviluppo del diritto canonico (Ottawa 1996).
[v. bartoccetti/
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