Età (diritto canonico)

L'età è uno degli elementi, insieme a condizione mentale, residenza, relazione legale e rito, che qualificano lo status di "persona". È intenzione della Chiesa cattolica romana nel suo Codice di diritto canonico del 1983 armonizzare le disposizioni del diritto ecclesiastico con quelle del diritto civile in materia di età.

Il codice del 1983 considera un "adulto" chiunque abbia compiuto 18 anni di età (c. 97. §1). Quelli che hanno compiuto i sette anni di età fino al diciottesimo anno di età sono considerati "minorenni". Un "neonato" è colui che non ha ancora compiuto i sette anni di età (c. 97. §2). Questo stesso canone del codice decreta che si presume che un "minore" abbia l'uso della ragione, mentre un "bambino" non è responsabile delle sue azioni.

Le disposizioni relative all'età compaiono frequentemente nel codice. Queste disposizioni sono disciplinate dal principio che più difficile è l'ufficio o lo stato di una persona, maggiore è la maturità richiesta. Ad esempio, un vescovo deve avere 35 anni (c. 378.§1,3) così come l'amministratore diocesano (c. 425.§1). Tuttavia, il vicario generale di una diocesi (c. 478.§1) e il vicario giudiziario (c. 1420.§4) devono avere solo 30 anni. Un sacerdote può essere ordinato all'età di 25 anni (ca. 1031.§1) e un religioso può emettere la professione definitiva dei voti a 21 anni (ca. 658.§1).

Il nuovo codice stabilisce l'età minima per ricevere il Sacramento della Confermazione, ma concede alla conferenza dei vescovi la giurisdizione per determinare l'età effettiva per ricevere questo sacramento (c. 891. §1). Il codice del 1983 indica anche l'età minima per un valido matrimonio come 14 anni per una donna e 16 anni per un uomo (c. 1083.§1), ma, ancora una volta, consente alla conferenza dei vescovi di stabilire un'età maggiore per la lecita celebrazione del matrimonio (c. 1083.§2) .

La legge dell'astinenza vincola coloro che hanno completato il loro quattordicesimo anno fino al completamento del loro cinquantanovesimo anno, mentre la legge del digiuno vincola ora coloro che sono "adulti" fino al loro cinquantanovesimo anno di età (c. 1252).

[g. carie]