Tempo (in diritto canonico)

Il tempo gioca un ruolo preminente nella legislazione della Chiesa, non solo in materia liturgica, come la determinazione della Pasqua, ma anche nelle leggi disciplinari. Il tempo non è da nessuna parte la causa efficiente dei diritti, ma spesso è il mezzo attraverso il quale i diritti vengono acquisiti o persi. In alcuni casi il tempo influisce sulla validità di un atto. Se, ad esempio, l'età prescritta per l'ammissione al noviziato (CIC c. 643 §1, 1 °; CCEO cc.450, 4 ° e 517 §1), per la professione religiosa (CIC c. 656, 1 °; cf . CCEO cc. 464, 1 ° e 527, 1 °) o per il matrimonio (CIC c. 1083 §1; CCEOc. 800 §1), questi atti sono ipso facto nulla e non valido.

Prima della promulgazione del Codice di Diritto Canonico del 1917 non esistevano norme generali per il calcolo del tempo; la questione non è mai stata trattata sotto un'unica voce dagli autori. I commentatori non erano d'accordo sul corso da seguire anche quando veniva considerata una singola domanda. Un principio, tuttavia, sembra aver guidato gli autori nel calcolo del tempo; limitare le cose odiose e amplificare le cose favorevoli. Questo ha seguito lo stato di diritto, "L'odio è limitato e i favori si sono espansi per adattarsi."

Tempo disponibile (limite di tempo ) potrebbe essere considerato eccezionale. Il tempo è per sua natura continuo, ma il tempo disponibile non scorre se si ignoravano i propri diritti o non si poteva agire entro il periodo di tempo determinato (CIC c.201 §2; CCEO c.1544 §2).

La legge definisce la durata delle varie unità di tempo di uso comune. Nel corso del tempo queste unità sono variate in lunghezza. Così, il giorno era una volta opposto alla notte e durava circa 12 ore. Ora la giornata è composta da 24 ore calcolate ininterrottamente da mezzanotte a mezzanotte. La settimana è composta da sette giorni. Il mese e l'anno sono composti rispettivamente da 30 e 365 giorni a meno che queste unità non siano prese come sono in un calendario specifico (CIC c.202 §1; CCEO c.1545 §1).

Bibliografia: c. calÀ, Trattato di festività, feste, feste improvvise e prescritte (Napoli 1675). aj dubÉ, I principi generali per il calcolo del tempo nel diritto canonico (Washington 1941). j. lacau, Il discorso tempo-costituzionale filosofia scientificio (Torino 1921). g. michiels, Norme generali del canone. I diario libro Codice di Diritto Canonico; 2v. (2d ed. Paris-Tournai-Rome 1955) 2: 221–278. a. van hove, Commenta Lovaniense nel Codice di Canone 1, v.1–5 (Mechlin 1928–); v.1, Prolegomena (2d ed. 1945) 1.3. pw wilson, Il romanticismo del calendario (New York 1937).

[aj dube]