Scopo della modifica

Decisione da parte di un penitente di non peccare più. Non è un semplice desiderio, né una promessa, ma una semplice determinazione della volontà di evitare il peccato. Nella Chiesa primitiva era spesso richiesto un periodo relativamente lungo di riforme effettive per precedere la riconciliazione di un peccatore. Ma nella successiva disciplina della Chiesa l’intenzione di riforma era, in circostanze ordinarie, autorizzata nel sacramento della riconciliazione per sostituire la riforma effettiva come condizione necessaria per la riconciliazione. Tuttavia, non può esserci perdono dei peccati senza dolore, e il dolore è insufficiente se non include uno scopo per rinunciare al peccato futuro; quindi lo scopo dell’emendamento è una parte indispensabile della vera contrizione necessaria per la valida ricezione del Sacramento. Entrambi i Consigli di Firenze (manuale dei simboli, 1323) e Trento (manuale dei simboli, 1676) associano espressamente la risoluzione di migliorare in futuro con il rimpianto per le passate mancanze morali. Sebbene una proposta volontaria chiaramente deliberata e distinta riguardante la riforma morale sia più utile di un’intenzione di emendamento vaga, indeterminata e implicita, la proposta di migliorare l’implicito nella vera contrizione è sufficiente in pratica per garantire la validità del Sacramento.

I teologi enumerano comunemente tre qualità che dovrebbero contrassegnare lo scopo dell’emendamento. (1) Dovrebbe essere fermo, vale a dire, l’attuale atteggiamento del penitente dovrebbe essere uno di sincera determinazione ad evitare il peccato a costo di qualunque abnegazione o sforzo possa essere richiesto. (2) Dovrebbe essere universale. Negativamente, deve escludere qualsiasi intenzione presente di peccare mortalmente e dovrebbe includere, almeno virtualmente, un’intenzione positiva di evitare qualsiasi tipo di peccato mortale in futuro. Per quanto riguarda i peccati che un penitente effettivamente confessa, il suo scopo di emendamento deve quindi estendersi a tutti i mortali. Se non ha peccati mortali da confessare, il suo scopo di emendamento dovrebbe includere specificamente o tutti i peccati veniali che ha confessato, o almeno alcuni di essi, o qualche peccato della sua vita passata contenuto nella materia della sua confessione. (3) Deve essere efficace. Ciò significa che deve includere l’intenzione di usare i mezzi necessari per evitare il peccato – ad esempio, la preghiera, la vigilanza, l’elusione delle occasioni libere del peccato. Comprende anche la determinazione a riparare i propri peccati, se e quando ciò è possibile.

Va ricordato che lo scopo dell’emendamento è un atto della volontà, non della mente, e non deve essere confuso con la certezza da parte della mente che si riuscirà ad attuare la sua proposta di riforma. È, infatti, compatibile con forti dubbi mentali. Ciò che è richiesto ai fini dell’emendamento non è il successo effettivo, o la certa aspettativa di successo, ma un atto di volontà presente per allontanarsi dal peccato. Il mancato rispetto della risoluzione non significa necessariamente che una persona fosse insincera quando l’ha fatta, anche se frequenti ricadute, insieme alla trascuratezza di mezzi ovvi, necessari e facili, possono indicare che qualcosa manca nello scopo di emendamento di un penitente.

Vedi anche: contrizione; penitenza, sacramento di.

Bibliografia: pf palmer, Sacramenti di guarigione e di vocazione (Scogliere di Englewood, NJ 1963). c. journet, Il significato della grazia, tr. di Littledale (New York 1960). eh schillebeeckx, Cristo: il sacramento dell’incontro con Dio (New York 1963). jc heenan, Sacerdote e penitente: una discussione sulla confessione (Londra 1946).

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