Chiostro, dal latino barriere, un bar o recinto, descrive lo spazio fisico riservato in tutte le case degli istituti religiosi alla solitudine e alla preghiera. Da un punto di vista teologico, la clausura testimonia la natura contemplativa della Chiesa nella sua intimità con Dio attraverso il raccoglimento e il silenzio, il ritiro dal mondo così necessario e presente in ogni vocazione cristiana (venire a pezzi IO). Il chiostro è ingiunto agli istituti religiosi sia contemplativi che apostolici attraverso le norme prescritte dal diritto della Chiesa.
Codice di Diritto Canonico. Il canone 667 §1 prescrive la clausura per tutte le case degli istituti religiosi secondo il loro carattere e missione. Le norme per l’osservanza della clausura sono da stabilirsi nel diritto proprio di ogni istituto con una parte della casa religiosa riservata ai soli membri. La norma riflette l’esortazione apostolica di Papa Paolo VI La testimonianza evangelica 46, ricordando a tutti i religiosi la necessità vitale del silenzio nella ricerca dell’intimità con Dio. Il canone 667 §2 regola una più severa (strictior ) chiostro per monasteri ordinato alla vita contemplativa. In linea con carità completa 16, il chiostro dovrebbe essere adeguato alle condizioni del tempo e del luogo e tutte le pratiche obsolete abolite. Il canone 667 §3 prevede i monasteri delle monache. Quei monasteri interamente ordinati alla vita contemplativa devono osservare il chiostro papale, cioè il chiostro secondo le norme emanate dalla Sede Apostolica. La Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica ha rivisto le norme che disciplinano la clausura papale; questi sono stati approvati da Papa Giovanni Paolo II e pubblicati il 13 maggio 1999 nell’Istruzione Sposa di parola. I monasteri di monache che non sono interamente ordinati alla vita contemplativa osservino chiostro adeguato al loro proprio carattere e definito nelle costituzioni; quest’ultima forma è denominata chiostro costituzionale. Il can. 667 §4 conferisce al Vescovo diocesano la facoltà per giusta causa di entrare nel chiostro dei monasteri di monache situati nella sua diocesi. Ha anche la facoltà, per grave causa e con il consenso del superiore, di permettere ad altri di essere ammessi al chiostro e di lasciarlo alle suore per un periodo di tempo veramente necessario.
Codice dei Canoni delle Chiese Orientali. Il can. 477 §1 prevede che nei monasteri si osservi la clausura come prescritto nel tipico o diritto proprio del monastero. In singoli casi e per grave motivo, il superiore ha diritto di ammettere nel recinto persone del genere diverse da quelle che possono entrare secondo il tipico. Il canone 477 §2 prevede che le parti del monastero soggette alla legge di clausura siano chiaramente indicate, e il canone 477 §3 lascia al superiore di un monastero indipendente, con il consenso del Consiglio e previa comunicazione al Gerarca locale, di prescrivere con precisione i confini della clausura o di modificarli per giusti motivi. Il canone 541 prevede che gli statuti degli ordini e delle congregazioni determinino le norme per la clausura secondo il proprio carattere. I Superiori, anche locali, hanno il diritto di permettere nei singoli casi qualcosa di diverso per giusta causa.
[r. mcdermott]