Le parole Ne temere (chissà forse) sono le prime parole di un decreto concernente la forma giuridica del matrimonio. Dopo aver consultato la commissione cardinalizia, incaricata di codificare il diritto della Chiesa, il decreto fu emanato da papa pio x per mezzo della Congregazione del Concilio il 2 agosto 1907, per entrare in vigore la domenica di Pasqua, il 19 aprile, 1908 (P. Gasparri e I. Serédi, Codice delle fonti Canon 1917 n. 4340).
Il decreto tametsi (11 novembre 1563) della 24a sessione del Concilio di Trento aveva già stabilito una forma giuridica necessaria per la validità del matrimonio. Sebbene dichiarava: “Coloro che tenteranno di contrarre matrimonio se non alla presenza del parroco o di un altro sacerdote autorizzato dal parroco o dall’Ordinario e alla presenza di due o tre testimoni, il Santo Consiglio rende assolutamente incapace di contrarre matrimonio e dichiara tali contratti nulli e nulli, in quanto con il presente decreto li invalida e li annulla “.
Nonostante l’ Sebbene decreto, e nonostante ulteriori chiarimenti da parte delle congregazioni romane e le ampie facoltà date agli Ordinari e ai loro delegati, restava ancora un grande bisogno di un ulteriore ampliamento e legislazione nella Chiesa riguardo alla forma del matrimonio.
I matrimoni clandestini continuarono ad essere contratti. Questa pratica spesso condannata presentava molti problemi morali oltre che legali. Il decreto Sebbene, tuttavia, non era stato pubblicato ovunque in modo che non fosse diventato efficace in tutta la Chiesa universale. Dove era stato pubblicato, rimanevano dubbi sul vero pastore davanti al quale si doveva contrarre un matrimonio. Infine, il Sebbene decreto non aveva previsto alcuna esenzione dalla legge per i battezzati acattolici. L’ultima difficoltà era stata in qualche modo alleviata dal decreto Nelle zone che sono sposate di Benedetto XIV, che ha esentato i battezzati acattolici dalla forma giuridica del matrimonio (Nov. 4,1741). Questo decreto è stato emesso originariamente solo per il Belgio e l’Olanda, ma è stato successivamente esteso ad altre parti del mondo e poi applicato a tutti i luoghi in cui il Sebbene decreto era stato promulgato.
Nella sua dichiarazione, Benedetto XIV ha fatto riferimento ai dubbi e alle ansie diffusi che turbavano vescovi, pastori e missionari riguardo alla validità dei matrimoni acattolici e misti. Per risolvere una volta per tutte le varie difficoltà abolendo ogni legge o consuetudine contraria, il Ne temere il decreto prevedeva le seguenti disposizioni: (1) Tutti i cattolici di rito latino erano vincolati alla forma giuridica del matrimonio quando si sposavano con i cattolici; (2) I non cattolici erano esentati quando si sposavano tra loro; (3) La “comunicazione di privilegio” ammessa dalla dichiarazione di Benedetto è stata d’ora in poi abolita, quindi i cattolici erano vincolati alla forma giuridica quando si sposavano con acattolici, tranne in Germania e in Ungheria a seguito della costituzione Provida data da Papa Pio X alla Germania e successivamente estesa all’Ungheria; (4) La forma giuridica richiedeva la presenza dell’Ordinario o Parroco del luogo o di un sacerdote da entrambi delegato. Questi ministri potrebbero validamente assistere a tutti i matrimoni entro i limiti territoriali delle rispettive giurisdizioni. Era richiesta la presenza di almeno altri due testimoni; (5) In imminente pericolo di morte, se non fosse presente né l’Ordinario né il parroco né un delegato di uno di questi, il matrimonio potrebbe essere validamente contratto davanti a qualsiasi sacerdote e due testimoni per la pace di coscienza o la legittimazione della prole; (6) Nei luoghi in cui l’Ordinario, il parroco o il delegato del luogo non poteva essere presente e l’assenza era durata almeno un mese, il matrimonio poteva essere contratto davanti a due testimoni senza la presenza di un sacerdote. Inoltre, il Ne temere decreto, nell’interesse del buon ordine, ha stabilito che i matrimoni dovrebbero essere celebrati nella parrocchia della sposa.
La normativa sulla forma canonica del matrimonio così come prevista dal decreto Ne temere è stata successivamente sostanzialmente adottata dal Codice di Diritto Canonico, entrato in vigore il 19 maggio 1918. L’unica grande differenza tra la legislazione del Codice di Diritto Canonico e la legislazione contenuta nel Ne temere persone interessate che erano state battezzate nella Chiesa cattolica ma che in seguito avevano perso la loro identificazione con la Chiesa. Il Ne temere decreto non ha fatto eccezione per queste persone per quanto riguarda la forma canonica del matrimonio. Il Codice di Diritto Canonico li prevedeva nel canone 1099.2, esentando i non cattolici che erano stati battezzati nella Chiesa cattolica a condizione che uno o entrambi i loro genitori fossero non cattolici e purché fossero cresciuti dall’infanzia al di fuori della Chiesa cattolica.
Infine, il 1 agosto 1948, Papa Pio XII eliminò l’esenzione concessa dall’ultima parte del citato canone 1099.2. Questa sentenza finale relativa alla forma del matrimonio divenne effettiva il 1 ° gennaio 1949.
Bibliografia: e. fus, La forma straordinaria del matrimonio secondo il canone 1098 (Catholic University of America Canon Law Studies 348; Washington 1954). j. carberry, La forma giuridica del matrimonio (Catholic University of America Canon Law Studies 84; Washington 1934). w. Boudreaux, L ‘”ab acatholicis nati” del Canone 1099.2 (Catholic University of America Canon Law Studies 227; Washington 1946). un. marx, La dichiarazione di nullità dei matrimoni contratti al di fuori della Chiesa (Studi di diritto canonico della Catholic University of America 182; Washington 1943).
[w. da ommeren]