Il promotore generale della fede (precedentemente e popolarmente chiamato l’avvocato del diavolo) è quell’ufficiale della Congregazione dei riti i cui compiti consistono nella salvaguardia dei diritti della fede e nell’osservanza delle leggi ecclesiastiche nei processi di beatificazione e canonizzazione dei santi. Prima della riforma del processo
di canonizzazione dalla costituzione apostolica di Giovanni Paolo II Maestro divino (1983), il promotore della fede ha assunto un ruolo legale di contraddittorio. Gli fu affidato il compito di opporsi alle pretese dei protettori della causa e di quelle del “avvocato del santo”, guadagnandosi così il titolo facilmente frainteso di “avvocato del diavolo”. In realtà, era piuttosto l’avvocato della Chiesa, che deve essere estremamente severa nell’indagine diretta a stabilire se un battezzato è veramente qualificato per essere beatificato o canonizzato. I dati statistici su tali cause mostrano chiaramente che diversi processi, apparentemente molto promettenti all’inizio, hanno dovuto essere abbandonati in seguito a causa di difficoltà, sollevate dal promotore della fede, a cui non è stato possibile rispondere in modo soddisfacente. In questi casi, il lavoro critico e apparentemente negativo del promotore della fede ha avuto senza dubbio un grande valore positivo, in quanto ha impedito alla Chiesa di pronunciare un giudizio certo e favorevole sulla vita e sulle opere di una persona senza possedere prove indiscutibili. La funzione del promotore della fede si è rivelata utilissima nei processi che si sono conclusi con successo. Non solo ha garantito che il procedimento fosse condotto secondo la legge, ma le obiezioni da lui sollevate (osservazioni ) ha costretto i patroni della causa a compiere un esame sempre più profondo e completo della persona in questione. Di conseguenza, la sua attività ha contribuito allo sforzo di presentare il servo di Dio a sua vera immagine, affinché i fedeli conoscessero la ricchezza cristiana della sua anima e lo considerassero una persona scelta da Dio per la Chiesa e degna di beatificazione e canonizzazione.
Sfondo storico. Solo in tempi relativamente recenti è stata data una struttura giuridica definita ai processi di beatificazione e canonizzazione. La prima menzione dell’ufficio di promotore della fede fu fatta al tempo di Leone X (1513–21), e l’ufficio fu unito a quello di avvocato fiscale. Nel 1708 Clemente XI decretò che queste due funzioni dovessero essere separate; scelse un illustre giurista, Prospero Lambertini, per adempiere ai doveri di promotore generale della fede. In 20 anni di ricerca e studio Lambertini ha stabilito il fondamento definitivo della presente legislazione e delineato, in forma chiara, i diversi diritti e doveri del promotor fidei. Lambertini, che fu eletto papa e prese il nome di Benedetto XIV, dichiarò che gli uffici di promotore della fede e di avvocato fiscale erano incompatibili e decretò che l’ufficio di promotore generale della fede doveva essere autonomo. Giovanni Paolo II ha riformato l’ufficio in modo che il promotore della fede, pur avendo la supervisione sul processo di canonizzazione, non agisca più come avversario legale.
Bibliografia: benedict xiv, Gli schiavi della beatificazione e canonizzazione dei santi; ed. n. and m. palearini, v. 1–4 (3d ed. Rome 1747–49), esp. 1:147–156. a. m. santarelli, ed., Postulatore della causa per conto della Diocesi (4th ed. Rome 1929), a caso; esp. 37–42. john paul ii, Maestro divino (Città del Vaticano 1983).
[p. molinari/eds.]