Un sacerdote nominato dal vescovo per sovrintendere a una sezione o distretto della diocesi (Il corpo del canone, 553–555). L’ufficio di vicario foraneo fu introdotto da San Carlo Borromeo nel primo Consiglio provinciale di Milano nel 1565; si diffuse rapidamente in altre province d’Italia e infine nel mondo. Le norme che disciplinano questo ufficio divennero legge generale nel Codice di diritto canonico del 1917 e furono riviste nel Codice del 1983.
Negli Stati Uniti e in alcuni paesi di lingua inglese, il vicario foraneo, precedentemente denominato “decano rurale”, è designato come vicario regionale (decano). È un sacerdote, di solito un pastore, nominato dal vescovo previa consultazione con i sacerdoti che esercitano il loro ministero in un’area designata. Nominato per un determinato periodo di tempo, ha il compito e l’ufficio di vigilanza e coordinamento sul ministero apostolico e pastorale del clero nel suo vicariato.
Il vicario foraneo ha anche il compito di incoraggiare i presbiteri della sua zona a partecipare alle opportunità educative loro offerte, e può anche essere chiamato a organizzare tali incontri. Deve favorire lo sviluppo spirituale dei sacerdoti incoraggiandoli a partecipare a giorni di ritiro e ritiri. Deve essere vigile e sollecito per il loro benessere fisico e materiale e nella difesa dei loro diritti. Alla morte di un sacerdote del suo vicariato, provveda alla salvaguardia dei beni e degli atti della parrocchia.
Il vicario foraneo si assicura che le sacre funzioni siano svolte secondo le direttive liturgiche stabilite e che il Santissimo Sacramento sia opportunamente riservato nelle chiese del vicariato. In molte diocesi, dove il vicario foraneo è membro d’ufficio del Collegio dei Consultori diocesani, deve essere chiamato a un sinodo diocesano (c. 463, §1, 7). Il Vescovo diocesano ascolti la sua opinione quando viene assegnato un nuovo parroco (c. 524), o quando viene riassegnato un parroco. Molti vicari forensi prestano servizio anche come membri ex officio del Consiglio Presbiterale Diocesano. In alcune circostanze, può ricevere dal suo vescovo la facoltà di concedere dispense, come quelle per i matrimoni misti e per disparità di culto.
Il Codice di Diritto Canonico delle Chiese Orientali del 1990 (cc. 276–278) copre l’ufficio di vicario foraneo con il titolo di protopresbitero.
Bibliografia: m. contare, la corona, Diritto delle istituzioni, 5 v. (4a ed. Torino-Roma 1950–56) 1: 463–465. jl zaplontnik, ASSISTENTE estranei (Studi di diritto canonico della Catholic University of America 47; Washington 1927).
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