Sebbene

Sebbene (Lat. “Sebbene”) è la prima parola della frase di apertura di un decreto riguardante la forma giuridica del matrimonio emanato dalla 24a sessione del Concilio di Trento l’11 novembre 1563 (Il Concilio di Trento. Blog atti, lettere, omelie nuova raccolta; ed. Görres Society [Freiburg 1901–38] sess. 24 rif. matrim., c.1). In sintesi, il Sebbene decreto ha dichiarato:

Sebbene non sia da dubitare che i matrimoni clandestini fatti con il libero consenso delle parti contraenti siano matrimoni validi e veri, purché la Chiesa non li abbia resi invalidi; e di conseguenza che quelle persone siano giustamente condannate, come il Santo Sinodo condanna con anatema coloro che negano che tali matrimoni siano veri e validi … tuttavia la santa Chiesa di Dio ha per ragioni più giuste, sempre detestato e proibito tali matrimoni …. Coloro che tenteranno di contrarre matrimonio se non in presenza del parroco, o di qualche altro sacerdote con il permesso di detto parroco o dell’Ordinario, e in presenza di due o tre testimoni; il Santo Sinodo li rende del tutto incapaci di contrarre in tal modo e li dichiara nulli e nulli, poiché con il presente decreto li invalida e li annulla “.

Così, dopo molti dibattiti, fu realizzata una riforma a lungo desiderata. Quando è stata presa la votazione finale sul decreto, 56 dei Padri conciliari hanno votato contro, 135 hanno votato a favore e nove non hanno votato affatto o hanno semplicemente deferito la questione al giudizio della Santa Sede.

Il Sacramento del Matrimonio è unico in quanto non è amministrato da un vescovo o da un sacerdote, ma piuttosto dalle parti stesse che si amministrano reciprocamente il Sacramento. Era stata la paura di un possibile cambiamento in questa dottrina che aveva causato il lungo dibattito sul Sebbene decreto. Eppure la legislazione contenuta nel Sebbene decreto era diventato sempre più necessario, principalmente a causa della pratica spesso condannata di matrimoni clandestini (segreti). Il male di tali matrimoni segreti consisteva nel fatto che spesso non era disponibile alcuna prova che un matrimonio avesse effettivamente avuto luogo, con conseguente evidente caos legale e morale. I diritti ereditari erano spesso in pericolo; si potrebbero gettare ombre sulla legittimità dei bambini; e potrebbero facilmente sorgere conflitti tra i forum interni ed esterni.

Vari tentativi di legiferare contro i matrimoni segreti erano stati fatti dai consigli locali e provinciali; ad esempio, Salisburgo (1420), Magdeburgo (1370), Padova (1351), Praga (1355) e Colonia (1280).

È generalmente ammesso, tuttavia, che i matrimoni storicamente clandestini o segreti erano considerati validi prima del Concilio di Trento. La prima legge universale della Chiesa, che ha stabilito una forma giuridica di matrimonio, è stata incorporata nel decreto Sebbene richiedendo per la validità del matrimonio la presenza del parroco o di altro sacerdote autorizzato dal parroco o dall’Ordinario e alla presenza di due o tre testimoni. Oltre alla forma giuridica richiesta per la validità del matrimonio, il Sebbene decreto prescriveva inoltre che le pubblicazioni dovevano essere pubblicate prima che avesse luogo un matrimonio. Inoltre, è stata determinata una forma liturgica per la celebrazione del matrimonio. Le coppie appena sposate sono state esortate a ricevere la benedizione sacerdotale nella chiesa, ad andare a confessarsi e a ricevere la Santa Eucaristia. Infine è stata prevista la registrazione di tutti i matrimoni.

Il Sebbene decreto aveva diverse lacune come legislazione efficace. I punti deboli del decreto possono qui essere solo riassunti: (1) Continuavano i dubbi – a causa delle difficoltà nel determinare il domicilio di una persona – riguardo al parroco proprio davanti al quale si doveva contrarre il matrimonio. (2) Nessuna esenzione dalla legge era prevista per i battezzati acattolici che di conseguenza, se il loro matrimonio fosse valido, si sarebbero sposati davanti a un sacerdote. (3) La difficoltà più grave è derivata dal modo in cui la nuova legge doveva essere promulgata. Il Sebbene decreto ha dichiarato: “Questo decreto inizierà ad avere effetto in ogni parrocchia allo scadere di trenta giorni da contare dal giorno della sua prima pubblicazione in quella Chiesa”. Il decreto in realtà non è mai stato pubblicato in ampie aree della Chiesa. Intere nazioni ne rimasero inalterate. In altre nazioni il decreto è stato pubblicato in alcuni luoghi mentre non in altri; il risultato fu nuovamente un serio dubbio sulla validità o invalidità di molti matrimoni. Fu soprattutto quest’ultima debolezza della legge che rese necessaria un’ulteriore legislazione sulla forma giuridica del matrimonio. Il decreto ne temere del 2 agosto 1907 tentò di risolvere gli innumerevoli dubbi derivanti dalle carenze del Sebbene decreto.

In sintesi, si può dire che nel decreto Sebbene contenevano tutti i mezzi necessari per una riforma di successo del diritto matrimoniale. Tuttavia, è stata necessaria un’ulteriore legislazione per rendere la riforma un effetto universale.

Bibliografia: e. fus, La forma straordinaria del matrimonio secondo il canone 1098 (Catholic University of America Canon Law Studies 348; Washington 1954). j. carberry, La forma giuridica del matrimonio (Catholic University of America Canon Law Studies 84; Washington 1934). w. Boudreaux, L ‘”ab acatholicis nati” del Canone 1099.2 (Catholic University of America Canon Law Studies 227; Washington 1946). un. marx, La dichiarazione di nullità del matrimonio contratto al di fuori della Chiesa (Studi di diritto canonico della Catholic University of America 182; Washington 1943).

[w. da ommeren]