Le lettere dimissoriali sono l’autorizzazione che un Vescovo o altro Ordinario competente concede ad un altro Vescovo di conferire Ordini sul suo soggetto. Il diritto ecclesiastico ha tradizionalmente richiesto che l’ordinazione sia ricevuta dal proprio vescovo o su sua autorizzazione [cf. Cfr. (ripr. Graz 1955) c. 1015 §1, Ecclesiarium Codice dei Canoni dell’Est c. 747]. L’attuale legislazione in materia di dimissori è sostanzialmente quella del Concilio di Trento.
Per l’ordinazione dei diocesani i dimissori possono essere concessi dal Vescovo proprio dopo aver preso possesso della sua diocesi. L’amministratore diocesano di una diocesi vacante, con il consenso del collegio diocesano dei consultori, può concedere anche lettere dimissorie [Cfr. (Graz 1955) c. 1018, Ecclesiarium Codice dei Canoni dell’Est c. 750]. Di solito queste lettere vengono inviate a un vescovo designato, sebbene possano essere date in modo tale che il candidato possa essere ordinato da qualsiasi vescovo della stessa chiesa indipendente chi è in comunione con la Santa Sede. Eccezionalmente, il codice orientale consente al vescovo appropriato di un ordinando di inviare dimissorial a un vescovo di un’altra chiesa indipendente, a condizione che il vescovo ottenga determinati permessi prima di emettere le lettere (Il Codice dei Canoni dell’Ecclesiarium Orientale cc. 752, 748 §2).
I religiosi latini che sono membri di istituti clericali o società di diritto pontificio non possono essere ordinati lecitamente da alcun vescovo senza lettere dimissorie dei propri superiori maggiori. I superiori di tali istituti o società non possono mai emettere dimissorial per ordini maggiori per conto dei loro sudditi che non sono definitivamente incorporati [Cfr. (Graz 1955) c. 1019]. I superiori dei monasteri orientali indipendente ei superiori maggiori degli ordini orientali, delle congregazioni e delle società di vita comune secondo il modo dei religiosi possono emettere lettere dimissorie in accordo con la loro legge propria (Il Codice dei Canoni dell’Ecclesiarium Orientale cc. 472; 537 §1; 560 §1).
Sia per i diocesani che per i religiosi, devono essere emessi dimissori per l’ordinazione di un determinato soggetto a determinati ordini specifici. Dovrebbero anche includere la menzione del fatto che le testimonianze richieste secondo Codice di Diritto Canonico, cc. 1050 e 1051 o Ecclesiarium Codice dei Canoni dell’Est c. 769 sono stati ottenuti [Cfr. C. 1020, Codexcanonum ecclesiaarium orientale c. 751]. Di solito, le lettere dimissorie sono concesse per iscritto, ma è possibile una concessione orale.
Bibliografia: f. claeys bouuaert, Dizionario di diritto canonico, ed. r. naz, 7 v. (Parigi 1935–65) 4: 1244–50. jj quinn, Documenti necessari per la ricezione degli ordini (Studi di diritto canonico della Catholic University of America 266; Washington 1948).
[d. bonner]