Canoni, capitolo di

Il capitolo è un collegio di sacerdoti, chiamati canonici, la cui funzione primaria è quella di rendere solenne il culto a Dio in una cattedrale o chiesa collegiata (Cfr. c. 503). Questo scopo è comune a tutti i capitoli dei canoni, ma un capitolo della cattedrale ha compiti aggiuntivi.

Storia. La parola "capitolo" si trova per la prima volta in documenti pontifici del XII secolo, sebbene fosse già utilizzata nella corrispondenza dei papi e in documenti privati. La parola indica la funzione di servire come consigliere del vescovo. Nella Chiesa primitiva, il vescovo, i sacerdoti ei diaconi prendevano parte al governo della chiesa cattedrale, che era l'unica chiesa della diocesi. Successivamente, con l'aumento del numero dei sacerdoti e delle chiese, è diventato necessario che i sacerdoti della città episcopale, e in particolare quelli della chiesa cattedrale, partecipassero più da vicino al governo della chiesa insieme al vescovo. Erano prontamente disponibili in occasioni di solenni cerimonie liturgiche eseguite nella cattedrale.

Fu il clero della cattedrale ad assumere il governo della diocesi durante la vacanza della sede e ad eleggere il nuovo vescovo. Fino al XII secolo i laici partecipavano con il clero all'elezione, ma presto la Chiesa riservò l'elezione esclusivamente al clero della cattedrale. Il capitolo è venuto a rivendicare poteri più ampi: imporre scomuniche e interdetti; conferire benefici; chiedere al vescovo di consultarlo; e partecipare ai consigli provinciali. Ciò spinse i Consigli, ed in particolare il Concilio di Trento, ad intervenire per correggere abusi ed esagerazioni. Le fonti primarie di notizie storiche riguardanti i capitoli sono quindi i decreti dei concili e in particolare i decreti.

Legislazione canonica. Secondo l' Cfr. (c. 504), l'erezione, l'alterazione o la soppressione del capitolo di una cattedrale è riservata alla Sede Apostolica. Alcuni membri all'interno di un capitolo hanno titoli che coinvolgono sia diritti che doveri. Uno dei canoni deve presiedere al Capitolo, ma il codice non specifica come deve essere designata questa persona. La questione è lasciata agli statuti del Capitolo, così come la possibilità che si stabiliscano altri uffici. Ogni capitolo della cattedrale deve avere un canonico penitenziario, che ha giurisdizione ordinaria per rimettere determinati nel foro sacramentale latae sententiae censure non riservate alla Sede Apostolica (Cfr. c. 508).

In un'assemblea ordinaria convocata dal suo presidente, il capitolo deve, all'inizio, votare per se stesso un certo numero di statuti. Questi statuti sono approvati dal Vescovo diocesano (Cfr. c. 505), e stabiliscono regole di procedura per le deliberazioni e altre norme riguardanti le funzioni liturgiche e amministrative (Cfr. c. 506).

Collegio dei Consultori Diocesano. Negli Stati Uniti non esiste un capitolo della cattedrale. Alla fine dell'Ottocento i vescovi americani non ritennero opportuno presentare una petizione per l'istituzione di tali capitoli, ma al Secondo e Terzo Consiglio di Baltimora decretarono l'istituzione dei consultori diocesani. La Congregazione Concistoriale successivamente riconobbe questa istituzione e il 19 Codice di Diritto Canonico incluso nella legislazione universale (1917 Cfr. cc. 423,428). Il codice del 1983 ha trasferito molte delle funzioni precedentemente assegnate al capitolo della cattedrale al collegio dei consultori. Altre funzioni un tempo appartenenti al capitolo della cattedrale sono ora affidate al consiglio presbiterale diocesano.

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